Il rapporto d’intervento dei soccorritori nei sinistri sciistici

La fase istruttoria dei processi che hanno ad oggetto l’accertamento delle responsabilità nei casi di incidenti sciistici è determinante. L’argomento è assai rilevante perché la disponibilità e l’assunzione delle prove è spesso difficoltosa; infatti, i procedimenti giudiziari conseguenti ai sinistri sciistici scontano assai spesso l’ostacolo relativo alla prova dei fatti e delle circostanze nelle quali si è verificato l’incidente.

Le prove necessarie per la ricostruzione dei fatti possono consistere in testimonianze, fotografie, filmati e, in particolare, può essere determinante il rapporto d’intervento dei soccorritori. Infatti, la loro relazione può avere grande rilevanza perché contiene informazioni che consentono al giudice, ed ai difensori, di considerare provati gli aspetti ivi descritti, esonerando così l’infortunato da offrire la prova, spesso assai ardua, delle circostanze del sinistro.

Ai sensi dell’art. 358 Codice Penale, il soccorritore è soggetto privato incaricato di pubblico servizio; l’Ordinamento attribuisce tale qualifica a coloro che, pur al di fuori di qualsiasi vincolo con l’autorità o con la pubblica amministrazione, prestano un pubblico servizio in favore della collettività. Infatti, il Legislatore, secondo l’orientamento della Cassazione (sent. 6687/97), intende il concetto di “pubblico servizio” in senso oggettivo e non strettamente connesso con il rapporto di dipendenza da un ente pubblico e considera primariamente la natura pubblicistica dell’attività svolta dal volontario che, infatti, agisce nell’interesse della collettività.

Tale condizione non parifica i soccorritori ai pubblici ufficiali, poiché questi hanno ulteriori poteri autoritativi e certificativi che i soccorritori non hanno e, per esempio, il soccorritore può chiedere all’infortunato, alle persone coinvolte nel sinistro ed ai testimoni, le generalità e l’esibizione dei documenti d’identità, ma non può pretenderne la consegna.

Per lo stesso motivo, il verbale d’intervento non può essere oggetto di querela di falso, poiché non si tratta né di atto pubblico, e né di scrittura privata autenticata, bensì di mera dichiarazione di scienza, seppur assistita dalla particolare competenza del soccorritore.

Quindi, sotto l’aspetto giuridico, le informazioni esposte dal soccorritore nel verbale d’intervento assumono il valore di dichiarazione di conoscenza di un determinato evento e, pertanto, acquisiscono natura esclusivamente testimoniale; quindi, il soccorritore potrebbe eventualmente esser chiamato a testimoniare solo per confermare quanto relazionato nel documento.

Ai sensi dell’art. 2697 Cod. Civ., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e, di contro, “chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”; quindi, per poter ottenere il risarcimento del danno in sede giudiziale, al soggetto danneggiato corre l’obbligo di fornire al Giudice la prova dei fatti che, secondo la sua prospettazione, hanno concorso a determinare l’evento e che determinano la responsabilità di colui il cui comportamento si assume esserne stata la causa.

Risulta quindi evidente l’importanza del rapporto d’intervento nel processo, poiché tutto ciò che il soccorritore avrà verbalizzato potrà esonerare l’infortunato dal procurarsi ed offrire l’ulteriore prova.

Queste premesse mettono in evidenza l’esigenza che il verbale d’intervento sia compilato con la massima precisione e, per quanto qui ci interessa, che sia curata in particolare la verbalizzazione di alcuni dati: data e ora, generalità dei soccorritori, dei testimoni, dei soggetti firmatari per il caso di infortunato minorenne, presenza dell’assicurazione, del casco, condizioni meteo.

In particolare, se appare ovvia l’importanza dell’annotazione della data e dell’ora e dei dati dei soccorritori, non bisogna scordare che ancor più rilevante è l’esatta indicazione degli eventuali testimoni, poiché il soccorritore normalmente non assiste all’evento, ma giunge successivamente. E’, quindi, importante che siano indicati i nominativi ed i recapiti di tutti i testimoni possibili. Infatti, è prassi nel processo afferire maggior rilevanza alle dichiarazioni testimoniali quanto più esse sono numerose, precise e concordanti sugli eventi.

Anche le condizioni meteo possono assumere grande rilevanza nell’accertamento della responsabilità e della colpa nei sinistri; basti pensare all’ipotesi dello scontro tra sciatori nell’intersezione tra due piste in presenza di nebbie o nevicate, che ostacolino la visibilità.

Infine, occorre porre attenzione sulle sottoscrizioni da apporre in calce al rapportino d’intervento nel caso di infortunati minorenni. Infatti, nel caso che non siano presenti i genitori del giovane sinistrato, grava sugli accompagnatori del medesimo (maestri, istruttori, allenatori) un onere di vigilanza e controllo destinato proprio ad evitare che il giovane compia azioni pericolose od avventate e, nel caso, possono derivare gravi responsabilità di carattere sia civilistico che penalistico; sarà, quindi, opportuno accertarsi delle generalità di colui al quale i genitori abbiano affidato il minore, specificando, inoltre, se si tratti di maestro di sci, amico di famiglia o congiunto. Infatti, nella prima ipotesi, trattandosi di attività retribuita e svolta da operatore professionale del settore, più gravi saranno gli oneri di vigilanza e controllo.

Infine, un cenno alle note in calce al rapporto: è assai utile che il verbalizzante annoti tutti quegli ulteriori elementi che gli possano risultare esser stati rilevanti nel fatto, poiché ogni singolo aspetto può aver concorso a determinare l’evento. Per esempio, si pensi al caso di uno scontro tra sciatori in un tratto di pista nel quale siano in funzione gli impianti di innevamento che, “sparando”, diminuiscano la visibilità ostacolando così la possibilità per lo sciatore di avvedersi della traiettoria di un altro sciatore. In tale ipotesi, l’annotazione della circostanza consentirà di meglio valutare le responsabilità degli sciatori coinvolti nel sinistro.

In definitiva, le ipotesi in cui si può incorrere in un sinistro sono tali e tante che è impossibile prevedere una casistica; per questo motivo, è importante lo scrupolo del verbalizzante che, con le sue indicazioni, può rendere più agevole e preciso il lavoro del Giudice e, nel caso che le prove così acquisite siano precise, chiare e concordanti, può persino escludere la necessità del processo che, infatti, è destinato a chiarire gli eventi e le responsabilità solo quando questi non non risultino sufficientemente chiari dai documenti disponibili.