Non tutti i pali vanno abbattuti. Il sinistro sciistico da impatto contro ostacoli.

Il sinistro da impatto contro ostacoli rappresenta una delle più frequenti cause di lesioni a sciatori e l’accertamento della responsabilità, anche ai fini assicurativi, comporta la considerazione di più principi che lasciano, comunque, all’interprete un margine di discrezionalità che consente di adeguare la previsione normativa al caso concreto. Le norme che intervengono nel caso degli impatti sono contenute, in via generale, nella L. 363/2003 e, in via particolare, nelle singole leggi regionali. In questa sede, dato il carattere generalista, saranno analizzate le norme nazionali.

La prima disposizione che ci interessa è l’art. 3, che così stabilisce “I gestori assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”. La Legge è quindi chiara nell’attribuire al gestore l’obbligo di adottare le misure necessarie affinché gli ostacoli, naturali o artificiali, presenti sulle piste da sci non costituiscano fonte di pericolo per gli sciatori; cautele che, ovviamente, consistono nell’apposizione di materassi e nell’utilizzo di materiali in grado di attutire, o escludere, gli impatti contro manufatti (sistemi di innevamento, pali, etc), oppure nella rimozione di quegli ostacoli che non siano suscettibili di protezione o non siano funzionali all’attività (rocce, tronchi, etc), oppure, in via residuale, nella predisposizione di segnaletiche che avvisino della presenza dell’ostacolo. Corollario a questa norma è la successiva disposizione prevista all’art. 4, che fissa in capo al gestore la responsabilità civile per i danni che possano derivare agli sciatori qualora le piste non presentino le condizioni di sicurezza.

Tuttavia, questi principi devono essere contemperati con l’ulteriore obbligo dei fruitori delle piste di adottare, a loro volta, le cautele opportune così da non esser essi stessi causa del proprio danno e, quindi, il Legislatore ha stabilito, all’art. 9, che “gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui” e che “la velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti”.

Quindi, nel caso di un impatto contro un ostacolo, saranno valutati sia le caratteristiche della pista e dell’ostacolo, sia gli adempimenti posti in essere dal gestore al fine di proteggere l’utente, e sia la condotta tenuta dallo sciatore e, in particolare, la sua velocità.

La giurisprudenza è ricca di casi nei quali i Giudici hanno correttamente ed attentamente applicato questi principi e, a seconda del risultato delle indagini, hanno attribuito talvolta al gestore e talvolta allo sciatore, la responsabilità del sinistro.

Per fare alcuni esempi, nel 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che perché si possa configurare una responsabilità del gestore è necessario che l’infortunato dimostri “l’esistenza di condizioni di pericolo che rendano esigibile, sulla base della diligenza richiesta, la protezione da possibili incidenti”; dall’altro lato, che il gestore dimostri “la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo”. Sulla scorta di questi due principi, la Corte ha escluso la responsabilità del gestore a causa della “non sussistenza della situazione di pericolo stante la larghezza della pista, la mancanza di curve, la visibilità, la mancanza di pendenza verso l’esterno, oltre che la condotta colposa del danneggiato identificata nella eccessiva velocità” che aveva condotto lo sciatore ad impattare contro una staccionata che delimitava la pista da una retrostante scarpata, procurandosi gravissimi danni.

In un altro caso, il Tribunale ha invece ritenuto responsabile il gestore della pista per l’impatto subito da uno sciatore contro un palo di legno, di circa cm. 20 di diametro e sporgente dalla neve di due metri, che era stato collocato a tre metri dal bordo della pista. In questo caso, il Giudice, benché la fila di pali avesse la funzione di segnalare il tracciato ai battipista, ha comunque ritenuto responsabile il gestore perché, considerato che la pista era di grado difficile (pista nera), molto pendente, e sita a considerevole altitudine, avrebbe dovuto prevedere la possibilità della caduta degli sciatori ed il loro scivolare fino ad oltre il margine della pista, con conseguente possibilità ed inevitabilità dell’impatto. Avrebbe, quindi, dovuto proteggere l’ostacolo con i regolari materassi. In un altro caso, il Tribunale ha condannato il gestore per i danni subiti da una sciatrice che era rovinosamente caduta, con produzione di gravi lesioni, per aver impattato contro una roccia di circa cm. 20 di diametro e sporgente per cm. 15 dal manto nevoso; infatti, secondo l’implicito dovere di costante controllo delle condizioni della pista, il gestore avrebbe dovuto tempestivamente e prontamente intervenire per segnalare e, successivamente, rimuovere l’ostacolo così da escludere la fonte di pericolo per gli sciatori.

Infine, v’è l’ipotesi intermedia, cioè quella in cui vi sia corresponsabilità per il sinistro. Il Tribunale ha ritenuto che uno snowborder, avventuratosi nel fuori pista a cinque metri dal bordo e caduto andando a cozzare contro dei blocchi di cemento seminascosti nella neve nei pressi di una casetta, abbia concorso nella misura dell’80 % alla produzione del danno subito, perché i blocchi erano al di fuori della pista, perché era scarsamente prevedibile, da parte del gestore, che uno sciatore si avventurasse in quella direzione, e perché lo snowborder si era volontariamente diretto nel fuoripista; tuttavia, ha condannato il gestore, manlevato dall’assicurazione, al risarcimento del 20 % del danno, perché l’aver collocato in quella posizione i blocchi aveva comunque colposamente aggravato il pericolo connesso alla fuoriuscita dalla pista, che avrebbe potuto accadere anche in modo accidentale. In definitiva, ogni sciatore è consapevole dei rischi impliciti nell’attività sciistica, occorre quindi prestare attenzione a non aggravarli con comportamenti eccessivamente arditi.