La risalita delle piste da sci da parte degli scialpinisiti.

Brevi note circa la risalita delle piste da sci da parte degli scialpinisti per l’evento formativo della Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta del 21.10.2021 dal titolo:

LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

NELL’ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA

(Avv. Mauro Manassero)

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L’argomento relativo alla risalita delle piste da sci da parte degli scialpinisti non comporta particolari difficoltà di individuazione delle norme e di interpretazione delle medesime, poiché chiaro ne è il contenuto.

Piuttosto, in base alla mia esperienza personale, mi risulta che molti scialpinisti non siano al corrente delle norme stesse e, dall’altro canto, pare che i gestori degli impianti non siano normalmente propensi a pretenderne il rispetto, sia per le difficoltà oggettive e materiali, sia per il timore di attriti con gli sportivi e sia perché, non essendo pubblici ufficiali, non sono titolari dei poteri necessari per contestare le violazioni.

Il principio generale, che era già presente nella precedente L. n. 363/2003 e che è stato confermato nel novello Decreto legislativo n. 40 del 28.02.2021, è che agli scialpinisti (così come ai ciaspolatori, pedoni, slitte e slittini, motoslitte, etc.) è fatto divieto assoluto di risalire le piste da sci.

Quando sono aperte, perché si verrebbe a creare l’evidente pericolo di scontro tra gli sciatori discesisti e coloro che risalgono le piste; quando sono chiuse, perché in tale circostanza gli addetti della stazione provvedono ad intervenire per le manutenzioni necessarie a chiusura impianti e per predisporre le piste (battitura) per la giornata successiva – a tutti gli effetti, quando le piste sono chiuse sono infatti dei “cantieri”.

Tali norme sono spesso violate, e, infatti, sono frequenti i casi di incidenti, anche gravissimi se non addirittura letali, occorsi a scialpinisti soprattutto ad impianti chiusi in conseguenza di impatti contro mezzi battipista o contro cavi d’acciaio utilizzati per l’ancoraggio dei medesimi.

Le norme che contengono il divieto, che sono in vigore dal 3 aprile 2021, sono:

Art. 24. Transito e risalita

1. E’ vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 25, comma 3.

3. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

… è poi molto interessante il quarto comma dello

Art. 26. Sci fuori pista, sci-alpinismo

e attività escursionistiche.

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

La previsione contenuta in questo comma rappresenta un’evidente disponibilità delle associazioni di gestori (ANEF e FEDERFUNI) che, al fine di soddisfare anche le esigenze degli sportivi (non loro clienti), si sono rese disponibili a predisporre tali percorsi di risalita ove l’innevamento lo consenta.

In ogni caso, comunque, tutti i soggetti, fatta eccezione per gli sciatori discesisti dotati di skipass, dovrebbero astenersi dal percorrere le piste da sci e, ripeto, sia quando sono aperte e sia quando sono chiuse

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