Noleggio sci da discesa e responsabilità.

Negli ultimi anni, l’attività di noleggio delle attrezzature sciistiche, sia per singole giornate o per più lunghi periodi, ha largamente superato, quanto a numeri, quella di vendita. L’espansione commerciale di tale tipo di attività ha reso sempre più frequente l’ipotesi di sinistri occorsi a sciatori nell’utilizzo di sci e scarponi noleggiati, con l’inevitabile conseguenza dell’insorgere della necessità di approfonditamente analizzare il regime di responsabilità al quale i noleggiatori sono sottoposti, e quali siano i corrispondente diritti ed obblighi degli sciatori.

Questo articolo si propone, quindi, di offrire al lettore un’informazione di massima, e senza pretesa d’esaustività, circa gli aspetti ai quali sia l’utente, che il noleggiatore, devono prestare particolare attenzione.

In via generale, sotto l’aspetto strettamente giuridico, il contratto di noleggio è contratto “atipico” poiché non è espressamente regolato dal Codice Civile e la sua disciplina è generalmente mutuata dalle norme dettate per la locazione di beni mobili, alla quale il noleggio è assai prossimo.

L’esecuzione del contratto prevede che una parte (il noleggiatore) metta a disposizione e conferisca in godimento un determinato bene mobile ad un’altra parte (il noleggiante), e quest’ultima se ne può servire per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo, con l’obbligazione di restituire il bene al termine del periodo di tempo pattuito per l’utilizzo.

Sul noleggiatore e sul noleggiante incombono degli obblighi che derivano dalla stipula del contratto e, in via generale e per osservare solo ciò che qui è di interesse, il noleggiatore deve consegnare al noleggiante il bene in buono stato di manutenzione, funzionante, idoneo ad essere utilizzato per l’uso convenuto (c.c. art. 1575 – 1578). Il noleggiante, invece, è tenuto a servirsi del bene esclusivamente per l’uso convenuto, deve conservarlo con la diligenza del “buon padre di famiglia”, deve restituire il bene al termine del periodo di noleggio nelle medesime condizioni in cui lo ricevette e deve, ovviamente, pagare il corrispettivo concordato (c.c. art. 1587).

Visti in via generale, i rispettivi doveri, ed i corrispondenti diritti dell’altra parte, risultano assai semplici da comprendere, ma il discorso cambia ove alcuni di essi siano analizzati nel particolare. Infatti, mentre è intuitivo cosa si intenda per “consegnare il bene”, “buono stato di manutenzione”, “conservare diligentemente”, “pagare il corrispettivo”, assai più arduo è invece intuire cosa si intenda per “idoneità all’uso convenuto”.

Per quanto concerne l’uso, è ovvio che si tratti dello sci da discesa e, pertanto, lo sci deve essere dotato delle caratteristiche fisiche necessarie affinché possa essere utilizzato in sicurezza a tale scopo e, quindi, la soletta deve essere ben mantenuta e sciolinata, le lamine affilate e assolutamente prive di ruggine, la misura dell’asta deve essere proporzionata alle caratteristiche dell’utente, ed il tipo di sci deve o corrispondere alle espresse richieste dell’utente, oppure esser dal noleggiatore consigliato a seguito di specifica richiesta del cliente (va da sé che uno sciatore esperto saprà quale sci desidera noleggiare, mentre uno sciatore principiante avrà necessità d’esser consigliato dal negoziante circa lo sci da utilizzare per le sue prime esperienze).

Gli aspetti fin qui visti non esauriscono, tuttavia, il concetto di “idoneità” che, infatti, deve essere applicato anche agli attacchi presenti sullo sci e che, oltre ad essere in buone condizioni di manutenzione, dovranno anche essere correttamente regolati.

Questo è l’aspetto più rilevante: la valutazione dell’idoneità non concerne solamente le condizioni materiali del bene (dal difetto delle quali può discendere la responsabilità del noleggiatore: vedasi ad esempio la sentenza 20.03.2014 con la quale il Tribunale di Trento ha condannato il noleggiatore per la rottura dell’attacco), bensì riguardano anche gli aspetti di diritto che disciplinano il bene e, nel caso della regolazione degli attacchi, interviene la norma ISO 11088.

Il sistema di regolazione degli attacchi è standardizzato e comune a tutte le marche ed è il prodotto dello studio della più autorevole organizzazione mondiale per lo studio e per la redazione delle norme tecniche, l’ISO (International Standard Organization), che, sulla base degli approfonditi studi di esperti del settore sci e di medici specialisti, ha compilato ed emanato la norma tecnica destinata proprio allo scopo di fissare i criteri standard di regolazione degli attacchi sciistici al fine della prevenzione degli infortuni agli arti inferiori.

In particolare, la norma tecnica in esame fa riferimento ai seguenti parametri propri dello sciatore: età; capacità sciistica (principiante/intermedio/esperto); altezza; peso; lunghezza della suola dello scarpone.

Quindi è onere del noleggiatore, affinché il bene che lui consegna (sci) al fine dell’utilizzo convenuto (discesa) sia idoneo a tale scopo, provvedere alla perfetta regolazione dell’attacco in esecuzione della norma ISO 11088.

L’aspetto in questione è di centrale rilevanza poiché riguarda la gran parte delle ipotesi di responsabilità dei noleggiatori che occupano le aule dei tribunali e gli uffici delle assicurazioni.

Senz’altro la categoria dei professionisti che si dedicano all’attività di noleggio è assai attenta all’aspetto oggetto di questo articolo e la regolazione degli attacchi è presumibile che sia quasi sempre corretta e conforme alla norma, ma può non si può escludere aprioristicamente che l’operazione materiale della regolazione non sia stata posta in essere dal noleggiatore in persona, ma che sia stata demandata, ad esempio, ad un commesso dipendente stagionale, magari ignaro della norma ISO 11088. Ebbene, in questo caso, laddove il cliente dovesse infortunarsi nel corso della giornata sciistica a causa del difetto di regolazione degli attacchi, e risultasse da esame tecnico che questi erano stati effettivamente regolati in maniera difforme rispetto a quanto stabilito nella norma ISO 11088, allora il noleggiatore dovrà rispondere dei danni, fisici e patrimoniali, riportati dall’utente ed una simile ipotesi potrebbe assorbire l’intero guadagno della stagione.

Senz’altro, alcuni accorgimenti pratici possono porre il noleggiatore al riparo dagli inconvenienti e così il compilare e far sottoscrivere una scheda con i dati del cliente ed i suoi parametri (età; capacità sciistica; altezza; peso; lunghezza della suola dello scarpone) e verificare, prima della consegna degli sci, che la regolazione degli attacchi corrisponda a quanto previsto nella tabella della norma ISO 11088, sono minime attività che consentono, tuttavia, di escludere quasi del tutto le ipotesi di responsabilità.