Lo sci è una delle principali occasioni di attività ludico sportiva tra quelle che sono praticate in modo turistico ed è’ ormai normale che uno sciatore italiano frequenti le piste di località sciistiche estere. Inoltre, molte sono le stazioni che condividono un “confine sciistico” con stazioni site nei paesi confinanti. Lo sviluppo che il turismo sciistico ha vissuto nell’ultimo ventennio ha però portato con sé l’ovvia conseguenza di ipotesi di sinistri in terra straniera, e ciò comporta gravi complicazioni sia per quanto riguarda i rapporti assicurativi, sia per altri aspetti dei quali, non sempre, ci si cura nell’analisi immediata, ma che si rivelano determinanti nell’accertamento delle responsabilità, del diritto al risarcimento e della sua quantificazione.
Nel recentissimo caso di una sciatrice italiana, che nel 2014 si procurò delle lesioni nello scendere da una seggiovia in Francia, l’infortunata ha intrapreso una singolare azione giudiziale invocando, per l’accertamento dell’eventuale responsabilità della stazione sciistica, l’applicazione della legislazione italiana speciale destinata ai gestori degli impianti. Tale scelta è stata determinata dal fatto che le norme italiane sono assai più severe di quelle francesi e, a seconda della legge applicata, la sciatrice avrebbe avuto diritto ad un risarcimento, nel primo caso, o non vi avrebbe avuto diritto, nel secondo. Quindi, l’individuazione della legge applicabile al caso e l’identificazione del Tribunale competente a celebrare il processo si sono rivelati aspetti decisivi per poter accertare l’esistenza e la misura del danno.
La prima applicazione al mondo dello sci della competenza del Tribunale di residenza dell’infortunato nell’ambito di un sinistro avvenuto all’interno del confine nazionale, è stata oggetto di una sentenza emessa nel 2011 dal Tribunale di Napoli che, per la prima volta, ha riconosciuto allo sciatore infortunato la tutela propria del consumatore ed ha applicato la regola per la quale, nel confronto tra il consumatore ed il professionista, il processo debba svolgersi presso il Tribunale del luogo ove il primo è residente; ciò, ovviamente, per eliminare ostacoli e costi che l’infortunato affronterebbe se il processo dovesse svolgersi presso il Tribunale del luogo ove è accaduto l’infortunio, che può esser anche molto distante dalla residenza dello sciatore.
La norma applicata dal Giudice di Napoli, che è contenuta nell’art. 66 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (“Codice del Consumatore”), costituisce tuttavia attuazione all’interno dei confini nazionali del medesimo principio previsto in sede europea.
Quindi, la sciatrice della quale si parlava all’inizio dell’articolo, ha invocato l’applicazione della norma europea al suo caso e, in base al trattato UE denominato “Roma I”, approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa nel 2008, ha citato in giudizio il gestore della stazione sciistica francese nel Tribunale della città italiana ove ella è residente.
In base al Regolamento UE, infatti, il soggetto che svolga un attività non a scopo professionale (ad esempio, uno sciatore che pratica l’attività per sport) per la quale concluda un contratto con un soggetto che, invece, svolga tale attività professionalmente (ad esempio, il contratto di skipass con la stazione sciistica), gode di una protezione speciale, poiché si trova in posizione di “debolezza” contrattuale ed economica rispetto alla sua controparte.
In tal modo, la nostra sciatrice infortunata ha potuto intraprendere il processo nella sua città di residenza chiedendo, inoltre, l’applicazione al caso specifico delle norme italiane, sia per quanto riguarda la responsabilità del gestore, sia per quanto la garanzia di protezione che il gestore della stazione deve apprestare per i suoi clienti secondo le norme nazionali, ed anche per quanto riguarda le tabelle utilizzate per la parametrazione economica dei punti di invalidità derivati dal sinistro.
Il Tribunale di Torino, con sentenza dell’agosto 2018, ha per la prima volta applicato questi principi ad un sinistro internazionale occorso ad una sciatrice torinese che si era infortunata nel corso di una giornata sciistica in una stazione francese.
In applicazione delle richiamate norme il processo, in sede civile ed al solo fine risarcitorio, si è svolto presso il Tribunale di Torino, secondo la giurisdizione italiana, presso il Tribunale del luogo ove la sciatrice era residente, con applicazione delle norme italiane alla stazione sciistica francese.
Poniamo ora l’ipotesi inversa rispetto alle precedenti, ovvero quella in cui uno sciatore straniero sia vittima di un infortunio sulle piste o sugli impianti di una stazione italiana, le norme sopra richiamate dovranno esser applicate nel senso inverso, ovvero, mentre secondo la prassi fino ad oggi in uso, lo straniero potrebbe chiamare in giudizio la stazione sciistica innanzi al Giudice italiano e, quindi, ricevere per il risarcimento civilistico le tutele proprie dell’ordinamento italiano benché l’infortunato provenga in realtà da una nazione altra e diversa dall’Italia, sulla base di queste nuove applicazioni ed interpretazioni della legislazione europea, il processo civile dovrebbe essere celebrato presso il Tribunale della città dalla quale lo straniero proviene, con applicazione delle leggi dello stato al quale egli appartiene.
Un problema sorge, tuttavia, nel rapporto con la responsabilità penale, poiché la legge processuale prevede che, per i processi relativi ad eventi dai quali siano derivate lesioni o morte, sia competente il Giudice del luogo ove è accaduto il fatto lesivo. Quindi, per quanto concerne la responsabilità penale non è neppure ipotizzabile il trasferimento all’estero del giudizio, ma considerato che, nella maggior parte dei casi, la liquidazione del danno in sede penale si limita a somme provvisionali, con necessità per il danneggiato di instaurare un successivo giudizio in sede civile per ottenere il completo risarcimento, ne deriva che in questa seconda fase la stazione sciistica potrebbe invocare, al fine della determinazione del danno in sede civilistica, la giurisdizione dello stato dal quale lo sciatore infortunato proviene e l’applicazione delle leggi di quello stato.
A ben vedere, quindi, in questo caso gli sciatori e le stazioni sciistiche italiane, ponendosi in confronto a livello europeo sotto l’aspetto della responsabilità internazionale, traggono vantaggio dalla severità della legislazione italiana destinata alla protezione ed alla sicurezza degli sciatori e, per questi aspetti, si rivelano assai più tutelati rispetto agli altri europei; ma i due casi esposti, quello della sciatrice e quello della sentenza del Tribunale di Napoli, sono solo i primi sintomi della necessità sempre più evidente di un diritto europeo della neve, che regoli in maniera uniforme le responsabilità derivanti dalla pratica sportiva, quantomeno, negli stati che condividono i “confini sciistici” posti sui versanti dell’arco alpino.